Più difficile e distinguere l’≪attivita di lavoro autonomo≫ dall’≪attivita imprenditoriale≫ in:
genere, tuttavia, si attribuiscono al lavoro autonomo delle caratteristiche diverse da quelle dell’impresa. Tutte le attività di lavoro indipendente1 si possono percio classificare, secondo le norme civilistiche e fiscali,2 in due categorie principali:
• attività di impresa;
• attività di lavoro autonomo.
1 – Secondo un altro punto di vista, a partire dall’istituzione del Registro delle imprese presso le Camere di commercio, tutte le attività di lavoro indipendente possono essere ≪rilette≫ secondo la seguente ripartizione:
• Impresa commerciale e Impresa agricola;
• Piccola impresa;
• Lavoro autonomo.
Tale ripartizione tiene meno conto della differenza tra ¡ìattivita economica di impresa¡í e ¡ìattivita economica non di impresa¡í, ed è legata piuttosto alla dimensione e tipologia dell’«azienda» la combinazione di capitale e lavoro
utilizzata dall’imprenditore nell’esercizio della propria attivita:
• quando l’azienda è grande si ha l’imprenditore in senso stretto, che puo essere commerciale (da non confondersi con il ¡ìcommerciante¡
– o agricolo a seconda dell’ambito in cui l’azienda opera;
• quando l’azienda è piccola si ha il piccolo imprenditore, figura ibrida in cui confluiscono alcuni piccoli imprenditori commerciali
(i piccoli commercianti), i piccoli imprenditori agricoli, gli artigiani e tutti coloro che svolgono attivita professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari);
• quando l’azienda non esiste si ha il lavoro autonomo.
Naturalmente esistono infiniti dibattiti in dottrina e giurisprudenza per chiarire i confini tra questi istituti, ma e chiaro che la soluzione di questi problemi non rientra nei compiti della nostra pubblicazione. In ogni caso, cio che conta per chi legge e che rientrare in uno piuttosto che in un altro di questi quattro tipi di attivita, e rilevante a diversi fini: fallimento, tenuta dei libri contabili, regime della pubblicita verso terzi degli atti costitutivi e dei bilanci, regime previdenziale e fiscale ed accesso al credito.
2 – Quando si parla di normativa civilistica, si fa riferimento soprattutto al codice civile (c.c.); quando si parla di normativa fiscale si fa riferimento ad alcune leggi fondamentali, tra cui il Testo Unico Imposte sui Redditi (T.U.I.R.), le leggi IVA, ecc.